[1]Durante l'aspettativa per motivi di salute e' dovuto il contributo del 16 per cento sullo stipendio e sugli altri assegni utili a pensione, che l'insegnante avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio attivo; ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto soltanto del contributo personale in proporzione dello stipendio e degli altri assegni utili a pensione effettivamente corrisposti durante l'interruzione del servizio;

[2]Durante il tempo trascorso in disponibilita' i contributi, nella misura complessiva del 16 per cento, sono liquidati sullo stipendio ed altri assegni utili a pensione goduti dall'insegnante all'atto del collocamento in disponibilita'; ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'insegnante soltanto del contributo personale in proporzione dello stipendio ed altri assegni utili a pensione, effettivamente corrisposti durante l'interruzione del servizio.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art11 · fonte del testo

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