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L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici, prima dell'esecuzione, tutti gli atti richiesti, con l'ammontare dei diritti e delle indennita' a qualsiasi titolo riscossi e da recuperare, nonche' delle somme riscosse a titolo di deposito per l'eventuale raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 1360 del Codice di procedura civile, o per le spese degli atti esecutivi. In apposite e distinte colonne deve altresi' annotare se l'atto viene eseguito da un ufficiale giudiziario o da un aiutante. Le somme iscritte debbono essere addizionate alla fine di ciascuna pagina e le addizioni debbono essere chiuse alla fine di ogni mese con la indicazione in tutte lettere. del totale delle riscossioni. A margine degli originali e delle copie l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero corrispondente del registro cronologico, nonche' la specifica dei diritti, delle indennita' e dell'eventuale deposito, di cui al primo comma, col totale in cifre, apponendovi la data e la firma.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art103 · fonte del testo

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