Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010. 162 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennita' a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare. Qualora i diritti e le indennita' non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima, dell'esecuzione, sul registro cronologico gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo all'esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennita' riscossi o da recuperare. In apposite e distinte colonne deve altresi' annotare se l'atto viene eseguito da un ufficiale giudiziario o da un aiutante. Le somme iscritte debbono essere addizionate alla fine di ciascuna pagina e le addizioni debbono essere chiuse alla fine di ogni mese con la indicazione in tutte lettere. del totale delle riscossioni. A margine degli originali e delle copie l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero corrispondente del registro cronologico, nonche' la specifica dei diritti, delle indennita' e dell'eventuale deposito, di cui al primo comma, col totale in cifre, apponendovi la data e la firma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art103 · fonte del testo
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