Corte costituzionale

Ordinanza n. 589/2000

Altra decisione · depositata il 29/12/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, primo

comma, cpv. XX della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento

dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e 2 del d.P.R. 24

aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo

all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli

dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre

amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 18

marzo 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria,

sezione I, sui ricorsi riuniti proposti da M. D. P. contro il

Ministero della difesa, iscritta al n. 533 del registro ordinanze

1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª

serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione di M. D. P;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Liguria,

sezione I, ha sollevato, con ordinanza del 18 marzo 1999, questione

di legittimità costituzionale degli artt. 36, primo comma, cpv XX,

della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento

dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e 2 del d.P.R. 24

aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo

all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli

dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre

amministrazioni dello Stato), in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36,

38 e 97 della Costituzione;

che nel processo principale - risultante dalla riunione di

due giudizi - sono stati impugnati i provvedimenti del Ministero

della difesa che hanno ritenuto un militare appartenente all'Arma dei

carabinieri permanentemente non idoneo al servizio militare e di

istituto, a causa di lesioni riportate al di fuori del servizio, e

che hanno altresì rigettato la sua domanda di transito, ai sensi del

d.P.R. n. 339 del 1982, nei ruoli del personale civile del ministero;

che, secondo il Collegio, la questione sarebbe rilevante, in

quanto la domanda del ricorrente potrebbe essere accolta

esclusivamente qualora sia dichiarata l'illegittimità costituzionale

delle norme impugnate, nelle parti in cui attribuiscono al personale

dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ed

abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio,

che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, la

facoltà di essere trasferito, a domanda, nelle corrispondenti

qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre

amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio,

d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della

Polizia di Stato e non prevedono l'applicabilità di siffatta

disciplina "al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e/o

limitano l'applicazione delle norme soltanto al personale della

Polizia di Stato";

che, ad avviso del tar, numerose disposizioni - in

particolare, gli artt. 16 e 43, commi sette e diciassettesimo, della

legge n. 121 del 1981 e l'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 -

dimostrerebbero che il rapporto di impiego degli appartenenti alle

diverse Forze di polizia sarebbe caratterizzato da elementi di

identità, i quali, conseguentemente, imporrebbero che detti rapporti

siano disciplinati in maniera omologa;

che, pertanto, secondo il giudice a quo la limitazione ai

soli dipendenti della Polizia di Stato della facoltà, in caso di

sopravvenuta inidoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, di

transitare in ruoli diversi da quelli di appartenenza, si porrebbe in

contrasto con i parametri sopra indicati, in quanto realizzerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento e, in violazione dei

principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione,

determinerebbe una disfunzione nell'organizzazione di uffici preposti

alla cura degli stessi interessi, recando altresì vulnus ai principi

posti a tutela del lavoro e della salute;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte

privata, svolgendo argomenti a conforto delle censure sollevate dal

tar ed insistendo per l'accoglimento della questione.

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, è entrata in vigore la legge 28 luglio 1999, n. 266

(Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e

prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del

Ministero degli affari esteri, per il personale militare del

Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione

penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della

magistratura);

che, in particolare, l'art. 14, comma 5, della legge n. 266

del 1999 ha stabilito che "il personale delle Forze armate, incluso

quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di

finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per

lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle

qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa

e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero

delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle

previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,

n. 339";

che la sopravvenuta modificazione del quadro normativo di

riferimento impone il riesame da parte del rimettente della

perdurante rilevanza della questione, competendo altresì al giudice

a quo la preliminare valutazione in ordine all'applicabilità dello

jus superveniens alla fattispecie sottoposta al suo esame (ordinanza

n. 274 del 2000).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale della Liguria, sezione I.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:589 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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