Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1994 al 5 febbraio 1999. Leggi il testo vigente →

((A favore del produttore del film di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, e' concesso dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 46, un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il contributo e' prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonche' al reinvestimento, accertato da una societa' di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale e film di produzione nazionale; in caso di mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo, il beneficiario e' tenuto a restituire la parte di contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non e' computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge.)) Identico contributo, nella misura dello 0,40 per cento e da dividersi in parti uguali, e' concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura che siano cittadini italiani e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Societa' italiana autori ed editori.

Testo in vigore dal 9 marzo 1994 al 5 febbraio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 1994

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1965 al 9 marzo 1994. 33 parole tolte, 141 parole aggiunte.

A favore del produttore del tolto: lungometraggio nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, ai sensi della presente legge aggiunto: film di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, e' concesso tolto: dal Ministero del turismo e dello spettacolo aggiunto: dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 46, un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film tolto: nazionale sia stato proiettatotolto: , per un periodo di 5 anni dalla data della aggiunto: per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblicotolto: , secondo gli accertamenti della tolto: Societa' italiani, autori ed editori aggiunto: SIAE. Il contributo e' prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonche' al reinvestimento, accertato da una societa' di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale e film di produzione nazionale; in caso di mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo, il beneficiario e' tenuto a restituire la parte di contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non e' computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge. Identico contributo, nella misura dello 0,40 per cento e da dividersi in parti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art7 · fonte del testo

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