Art. 12 — Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo
Articolo abrogato dalla l. 9 gennaio 1991 n. 10.
Abrogato dal 17 gennaio 1991
Articolo abrogato dalla l. 9 gennaio 1991 n. 10.
Abrogato dal 17 gennaio 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1982 al 17 gennaio 1991. 307 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, possono essere concessi:
tolto: 1) contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 60 per cento per le cooperative;
tolto: 2) per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui al precedente punto 1) un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento. Detto concorso non potra' superare la differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsto a carico dei mutuatari per le operazioni di credito agrario di miglioramento. Per la concessione dei contributi di cui al punto 1) e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e di lire 66 miliardi per l'anno 1983. Per la concessione di contributi di cui al punto 2) e' autorizzata la spesa di 4 miliardi per l'anno 1981, di 2 miliardi per l'anno 1982 e di lire 12 miliardi per l'anno 1983. Le somme indicate nei precedenti commi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare, d'intesa con la commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 7, secondo comma. Entro il mese di gennaio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-05-29;308~art12 · fonte del testo
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