Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1965 al 9 marzo 1994. Leggi il testo vigente →

A favore del produttore del lungometraggio nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, ai sensi della presente legge, e' concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato, per un periodo di 5 anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico, secondo gli accertamenti della Societa' italiani, autori ed editori. Identico contributo, nella misura dello 0,40 per cento e da dividersi in parti uguali, e' concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura che siano cittadini italiani e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Societa' italiana autori ed editori.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 9 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari