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I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonche' alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonche' di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a societa' i cui scopi interessino l'attivita' consortile o promuoverne la costituzione.

Testo in vigore dal 11 novembre 1999 al 13 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1999-10-28;410~art2 · fonte del testo

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