Art. 6 — Diritto di prelazione

Nel caso di vendita di beni immobili o di vendita in blocco dei beni mobili, di cessione di azienda o di ramo di azienda dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzate ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' attribuito, a parita' di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari, costituiti nella regione o in regione confinante che siano in amministrazione ordinaria. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, le societa' cooperative agricole costituite e operanti nella provincia e successivamente nella regione stessa sono preferite, a parita' di condizioni, rispetto agli altri offerenti, sempre che siano in amministrazione ordinaria. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresi' l'uso della denominazione del consorzio agrario soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni o la cessione di azienda, nonche' il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

Testo vigente dal 11 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;410~art6 · fonte del testo

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