Art. 18-quater — Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici

Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino al 31 dicembre 2021 e' attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo e' notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ((A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19')). Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2021 al 1 gennaio 2022. 61 parole aggiunte.

… Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. aggiunto: A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-09;8~art18quater · fonte del testo

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