Art. 18-ter — Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017
Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, si provvede sulla base della relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi dei commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Testo vigente dal 11 aprile 2017
