Art. 244 rilancio — Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017

Al fine di incentivare piu' efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ((nonche' nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017)), la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, ((della legge)) 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, e' aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo e' almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "((Aiuti a progetti)) di ricerca e sviluppo". Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in ((106,4 milioni)) di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del ((Fondo per lo sviluppo e la coesione,)) di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Testo vigente dal 19 luglio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 21 parole tolte, 36 parole aggiunte.

tolto: Credito di imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo nelle aree del MezzogiornoAl fine di incentivare piu' efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Siciliatolto: , aggiunto: nonche' nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, tolto: dell'della aggiunto: della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo … dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti tolto: ai aggiunto: a progetti di ricerca e sviluppo". Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in tolto: 48,5 aggiunto: 106,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo tolto: sviluppo e coesione aggiunto: per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art244 · fonte del testo

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