Art. 18-bis — Realizzazione del progetto "Casa Italia"
La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, per i quali e' deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. ((Nell'ambito della ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi)) la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonche' del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia. Per garantire l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, fermi restando la dotazione organica del personale di ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del personale di prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale. E' lasciata facolta' alla Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facolta' assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di venti unita' di personale non dirigenziale e di quattro unita' di personale dirigenziale di livello non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del quale puo' avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede:
- a)quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a 2.512.000 euro per l'anno 2018, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b)quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 10 agosto 2025
