Esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «Per l'esercizio delle» sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le» e, in fine, le parole da: «, e' istituito» a «30 luglio 1999, n. 303» sono soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;
  • b)al comma 2, le parole: «l'immediata operativita' del suddetto dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1». ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 97)). All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 487, le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» e le parole: «della medesima Struttura» sono sostituite con le seguenti «del medesimo Ministero»;
  • b)al comma 488, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
  • c)al comma 489:
  • 1)al primo periodo, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
  • 2)al quarto periodo, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca». (( Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e' abrogato. I commi 155, 156 e 157 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai predetti commi continuano ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso, di cui al comma 155 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015, sia stato gia' bandito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gia' confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento. 3-quinquies. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • c)al comma 1-ter, le parole: ", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono soppresse))

Testo vigente dal 15 agosto 2018

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Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2018

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 2018 al 15 agosto 2018. 140 parole tolte, 215 parole aggiunte in 3 capoversi.

b) al comma 2, le parole: «l'immediata operativita' del suddetto dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1». tolto: Le risorse individuate per le finalita' di cui all'articolo 41, comma 3, lettera a), numero 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli edifici scolastici ricadenti nella zona sismica 1 e candidati dagli enti locali nell'ambito della procedura selettiva di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

… riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca». aggiunto: Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e' abrogato. I commi 155, 156 e 157 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai predetti commi continuano ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso, di cui al comma 155 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015, sia stato gia' bandito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gia' confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento. 3-quinquies. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: c) al comma 1-ter, le parole: ", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono soppresse

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;86~art4 · fonte del testo

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