Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto di assumere personale salariato non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, e su qualsiasi capitolo di bilancio salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secolo comma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra. In caso di infrazione alla predetta disposizione, i provvedimenti relativi sono nulli. I dirigenti, degli uffici o dei servizi, centrali o periferici, che abbiano emesso i provvedimenti di assunzione o promosso gli impegni di spesa sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate. La Corte dei conti, d'ufficio o su denuncia dell'Amministrazione ovvero della Ragioneria centrale istituita presso l'Amministrazione, promuovera' il giudizio a carico dei responsabili per il danno cagionato allo Stato, ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e susseguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 agosto 1957, n. 868

8

La L. 17 agosto 1957, n. 868 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga al disposto dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, possono essere assunti, con le modalita' di cui alla, legge stessa salariati non di ruolo nelle categorie l, 2ª e 6ª in sostituzione dei salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni militari cessati dal servizio, durante l'esercizio finanziario precedente, per qualsiasi causa, escluso l'esodo di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successiva proroga." Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che "In deroga al disposto dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e per gli esercizi finanziari 1957-58 e 1958-59 il Ministro per la difesa, in aggiunta alle assunzioni di cui agli articoli precedenti, e' autorizzato ad assumere salariati non di ruolo entro il limite massimo del quinto dei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio per esodo volontario durante l'esercizio finanziario precedente in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe."

Testo vigente dal 18 ottobre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 1957

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1957 al 18 ottobre 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 agosto 1957, n. 868

    La L. 17 agosto 1957, n. 868 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga al disposto dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, possono essere assunti, con le modalita' di cui alla, legge stessa salariati non di ruolo nelle categorie l, 2ª e 6ª in sostituzione dei salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni militari cessati dal servizio, durante l'esercizio finanziario precedente, per qualsiasi causa, escluso l'esodo di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successiva proroga." Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che "In deroga al disposto dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e per gli esercizi finanziari 1957-58 e 1958-59 il Ministro per la difesa, in aggiunta alle assunzioni di cui agli articoli precedenti, e' autorizzato ad assumere salariati non di ruolo entro il limite massimo del quinto dei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio per esodo volontario durante l'esercizio finanziario precedente in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67~art39 · fonte del testo

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