Le Amministrazioni dello Stato - comprese quelle autonome - le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le Aziende di Stato e quelle municipalizzate, e gli Enti pubblici in genere sono tenuti ad occupare, senza concorso, mutilati e invalidi del lavoro nella misura dell'1 percento dei posti di organico o del contingente: numerico di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo, delle carriere del personale esecutivo e assimilate, e nella misura del 3 per cento di quelle del personale ausiliario e assimilate, da destinare ai posti iniziali delle carriere rispettive, le Amministrazioni di cui al comma precedente sono anche tenute ad occupare, senza concorso, mutilati ed invalidi del lavoro nella misura del 5 per cento del contingente operaio di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo. La predetta percentuale deve essere occupata per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90. E' tuttavia richiesto l'accertamento della idoneita' professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti alla assunzione nella prima e nella seconda categoria. Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato, dalle Amministrazioni, Aziende ed Enti contemplati dalla presente legge.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 marzo 1968, n. 191

1

La L. 1 marzo 1968, n. 191 ha disposto (con l'art. 4) che "E' ridotta del 50 per cento la misura delle assunzioni obbligatorie nei predetti posti, dei mutilati e degli invalidi civili e dei mutilati e degli invalidi del lavoro previste rispettivamente, dall'articolo 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1966, n. 851."

Testo vigente dal 7 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 7 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1966 al 7 aprile 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 marzo 1968, n. 191

    La L. 1 marzo 1968, n. 191 ha disposto (con l'art. 4) che "E' ridotta del 50 per cento la misura delle assunzioni obbligatorie nei predetti posti, dei mutilati e degli invalidi civili e dei mutilati e degli invalidi del lavoro previste rispettivamente, dall'articolo 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1966, n. 851."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-10-14;851~art3 · fonte del testo

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