Testo vigente dal 25 luglio 1957
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- Art. 7 Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra
- Art. 5 Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra
- Art. 6 Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra
- Art. 4 Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra
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urn:nir:stato:legge:1957-07-08;578~artunico · fonte del testo
