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Miscellanea
Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato
Legge 26 febbraio 1952, n. 67
- Aggiornato al
- 18 ottobre 1957
- Articoli
- 45
- Versioni storiche
- 51
Titolo I — Operai permanenti e temporaneiartt. 2-16
- Art. 2I salariati dello Stato, di cui al precedente art. 1, assumono la qualifica professionale…
- Art. 3La pianta organica degli operai permanenti e' numericamente fissata, per ciascuna…
- Art. 4La nomina degli operai permanenti e, successivamente, qualsiasi variazione…
- Art. 5L'assunzione, la conferma in servizio e le variazioni dell'inquadramento professionale e…
- Art. 6La misura delle paghe, risultante dalla tabella A allegata al decreto legislativo del…
- Art. 7I salariati non di ruolo vengono assunti: 1° per concorso tra gli aspiranti…
- Art. 8I salariati di ruolo vengono nominati: 1° se trattasi d'operai, mediante concorso…
- Art. 9Per i salariati di ruolo e non di ruolo, debbono essere annualmente compilate apposite…
- Art. 10Ai salariati non di ruolo, ove siano assegnati alla 1ª, 2ª e 6ª categoria, va attribuita…
- Art. 11Ai salariati di ruolo, assegnati alle categorie 1ª, 2ª e 6ª che provengano, quali operai…
- Art. 12Gli aumenti di paga, per tutti i salariati di ruolo e non di ruolo, hanno luogo secondo…
- Art. 13I passaggi di salariati non di ruolo a categorie superiori possono essere effettuati sono…
- Art. 14I passaggi di salariati di ruolo a categorie superiori possono venire effettuati soltanto…
- Art. 15Qualora, per soppressione o riduzione di servizi, si verifichi l'impossibilita' di…
- Art. 16Le disposizioni che consentono l'elevazione della anzianita' di servizio utile agli…
Titolo II — Norme transitorieartt. 17-45
- Art. 17Gli operai giornalieri, in servizio da oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore…
- Art. 18Le Amministrazioni interessate provvederanno ad attribuire, ai soli effetti giuridici, ai…
- Art. 19In sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 18, i salariati non…
- Art. 20Qualora, in sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 18, nei…
- Art. 21I salariati non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente…
- Art. 22La qualifica di mestiere degli operai permanenti, in servizio alla data di entrata in…
- Art. 23In eccezione al precedente articolo, ed in applicazione delle disposizioni di cui…
- Art. 24Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di cinque anni, a decorrere…
- Art. 25Ai fini della determinazione della paga per i salariati in servizio alla data di entrata…
- Art. 26La determinazione della paga da attribuire dal 1 settembre 1946 ai salariati di ruolo in…
- Art. 27La determinazione della paga da attribuire, dal 1 settembre 1946, ai salariati non di…
- Art. 28L'inquadramento economico-professionale, da attribuire ai salariati temporanei che…
- Art. 29L'eventuale eccedenza di anzianita' di servizio rispetto al periodo richiesto per il…
- Art. 30Qualora la paga spettante, in base alle presenti norme transitorie, a ciascun salariato…
- Art. 31null
- Art. 32Il servizio reso nella qualita' di operaio temporaneo e d'incaricato provvisorio, di cui…
- Art. 33Per il personale salariato statale ex combattente inquadrato fra i "temporanei" ogni…
- Art. 34Gli eventuali provvedimenti relativi agli avanzamenti ed ai passaggi di categoria…
- Art. 35Agli effetti degli avanzamenti previsti dal precedente art. 12, la classifica riportata…
- Art. 36Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche al personale…
- Art. 37L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati permanenti ed…
- Art. 38L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettanti ai salariati temporanei in…
- Art. 39Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto di assumere…
- Art. 40Le norme del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico dei salariati dello…
- Art. 41Sono estese ai salariati temporanei ed agli incaricati provvisori delle Amministrazioni…
- Art. 42La disposizione del precedente articolo non si applica nei confronti di coloro i quali…
- Art. 43Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i manovali e gli agenti di pulizia…
- Art. 44I famigliari degli Istituti o Scuole militari di istruzione sono salariati. Essi sono…
- Art. 45La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella…
