Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1995 al 1 gennaio 1997. Leggi il testo vigente →

Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

La legge 22 dicembre 1994, n. 736 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di due anni previsto dall'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per il riacquisto della cittadinanza italiana e' prorogato fino al 15 agosto 1995".

Testo in vigore dal 5 gennaio 1995 al 1 gennaio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 gennaio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1992 al 5 gennaio 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La legge 22 dicembre 1994, n. 736 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di due anni previsto dall'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per il riacquisto della cittadinanza italiana e' prorogato fino al 15 agosto 1995".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91~art17 · fonte del testo

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