Art. 16 — Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza

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Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di non residenti. In tali casi, nonche' in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri paesi, si applicano, sempreche' i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Tali disposizioni, con esclusione dell'articolo 40 del regolamento succitato, si applicano altresi' per le armi che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali. Il prefetto puo' negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato.

Testo in vigore dal 14 luglio 1990 al 22 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art16 · fonte del testo

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