Il trasferimento di materiali d'armamento, ivi inclusi componenti e parti di ricambio, a destinatari stabiliti nella Comunita' puo' essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 3 ed e' soggetto ad autorizzazione preventiva. Per l'ingresso nel territorio dello Stato, o per il suo attraversamento, di materiali d'armamento il cui trasferimento e' stato autorizzato da altro Stato membro, non e' richiesta altra autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico. I fornitori che effettuano trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento utilizzano autorizzazioni di trasferimento generali, globali o individuali. Per la successiva esportazione verso destinatari situati in Stati terzi possono essere apposti divieti, vincoli o condizioni, e possono essere richieste garanzie circa l'impiego dei materiali, ivi incluse certificazioni di utilizzazione finale. Tranne i casi in cui il loro trasferimento puo' costituire grave pregiudizio per la sicurezza nazionale, non puo' essere sottoposta a vincoli o divieti l'esportazione di componenti e parti di ricambio se il destinatario fornisce una dichiarazione d'uso nella quale si attesta che i materiali sono o saranno integrati nei propri prodotti e, pertanto, non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali se non a fini di manutenzione o riparazione. L'autorizzazione preventiva e' richiesta, altresi', per l'intermediazione intracomunitaria, consistente nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di materiali di armamento da parte di soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3. Resta ferma l'applicabilita' delle norme che disciplinano il trasferimento di materiali di armamento classificati. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce i requisiti e le condizioni di utilizzabilita' delle autorizzazioni di cui alla presente sezione. Il medesimo regolamento disciplina le modalita' della tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-septies nonche' quelle della sua verifica, e definisce altresi' gli obblighi informativi cui e' subordinata l'utilizzazione dell'autorizzazione di trasferimento.

Testo vigente dal 22 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art10bis · fonte del testo

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