Il Ministero degli affari esteri approva con decreto le autorizzazioni generali di trasferimento tra Stati appartenenti all'Unione europea che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nel territorio nazionale, che rispettano i termini e le condizioni indicati nella autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o piu' categorie di destinatari situati in un altro Stato membro. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministero degli affari esteri e al Ministero della difesa la volonta' di utilizzare una autorizzazione generale per la prima volta almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo. Le autorizzazioni generali di trasferimento sono pubblicate quando:

  • a)il destinatario fa parte delle forze armate di uno Stato membro ovvero e' un'amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle Forze armate di uno Stato membro;
  • b)il destinatario e' un'impresa certificata ai sensi dell'articolo 10-sexies;
  • c)il trasferimento e' effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni;
  • d)il trasferimento e' effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario e' il fornitore originario dei prodotti per la difesa. Le autorizzazioni generali di trasferimento possono essere pubblicate:
  • a)per il trasferimento effettuato verso altri Stati membri o imprese autorizzate che partecipano a programmi di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l'uso di uno o piu' materiali di armamento, quando il trasferimento e' necessario alla loro esecuzione;
  • b)per operazioni di supporto logistico, manutenzione, fornitura di parti di ricambio e assistenza tecnica per le forze armate di uno Stato membro. Le autorizzazioni generali non possono avere ad oggetto materiali o categorie di materiali di armamento classificati.

Testo vigente dal 22 luglio 2012

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art10ter · fonte del testo

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