I fornitori dei materiali di armamento sono tenuti a informare i destinatari circa i termini e le condizioni eventualmente apposti all'autorizzazione di trasferimento, comprese le limitazioni, relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti. E' fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti, unitamente ai documenti commerciali dai quali devono risultare le seguenti informazioni:

  • a)descrizione del materiale di armamento e suo riferimento in conformita' all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3;
  • b)quantita' e valore del materiale di armamento;
  • c)date del trasferimento;
  • d)nome e indirizzo del fornitore e del destinatario;
  • e)impiego finale e utilizzatore finale del materiale di armamento, se noti;
  • f)prova che il destinatario dei materiali di armamento in questione e' stato informato della restrizione all'esportazione cui e' soggetta l'autorizzazione di trasferimento. Il registro di cui al comma 2 deve essere conservato dal fornitore per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione. Esso deve essere messo a disposizione, su richiesta, delle competenti autorita' dello Stato membro dal cui territorio i materiali sono stati trasferiti.

Testo vigente dal 22 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art10septies · fonte del testo

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