Art. 83 — Agevolazioni per le fusioni e concentrazioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. 184 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le fusioni di societa' di assicurazioni deliberate entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attuate sia mediante la costituzione di una societa' nuova sia mediante l'incorporazione di una o piu' societa' in altra gia' esistente sono soggette all'imposta di registro, a quelle ipotecarie e catastali e alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di L. 100.000. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle concentrazioni di aziende di assicurazione effettuate mediante apporto di portafoglio, purche' l'apporto concerna l'intero portafoglio di uno o piu' rami di assicurazione. I redditi e le plusvalenze emergenti in conseguenza delle operazioni di fusione e concentrazione, deliberate entro il termine di cui al primo comma, se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla imposta locale sui redditi nell'esercizio in cui e' realizzata la fusione o la concentrazione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della societa' incorporante o risultante dalla fusione o della societa' apportante nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o portati a capitale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art83 · fonte del testo
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