Art. 53 — Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri della Comunità economica europea
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
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3 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1992 al 19 maggio 1995. 301 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: (Agevolazioni per le imprese operanti in piu' Stati membri della Comunita' economica europea).
tolto: Le imprese di cui al presente capo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare sul territorio della Repubblica sono gia' autorizzate all'esercizio delle assicurazioni previste all'art. 1 in uno o piu' altri Stati membri della Comunita' economica europea o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alle autorita' di controllo degli altri Stati membri interessati:
tolto: a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nel secondo comma dell'art. 50, il margine di solvibilita' in funzione dell'attivita' globale esercitata dalle rappresentanze stabilite sul territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea;
tolto: b) di poter costituire la cauzione prevista dall'art. 26, terzo comma, n. 2), soltanto in uno dei predetti Stati membri;
tolto: c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri della Comunita' economica europea nei quali esse hanno una sede secondaria le attivita' costitutive della quota minina di garanzia. Le agevolazioni previste al precedente comma possono essere richieste anche dalle imprese che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscano una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di piu' altri Stati membri della Comunita' economica europea. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorita' alla quale chiede che venga demandato il controllo della solvibilita' per il complesso delle attivita' effettuate dalle sue sedi secondarie costituite negli Stati membri della Comunita' economica europea. L'indicazione dell'autorita' prescelta deve essere motivata. La predetta autorita' di controllo e' equiparata a quella italiana. In caso di accoglimento della domanda, l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'art. 26, terzo comma, n. 2), nello Stato membro alla cui autorita' e' demandato il controllo della solvibilita' per l'insieme delle attivita' esercitate nel territorio della Comunita' economica europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art53 · fonte del testo
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