Art. 84 — Applicabilità di altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonché di altre disposizioni di legge
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1980 al 19 maggio 1995. 175 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per l'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1, da parte delle imprese regolate dalla presente legge continuano ad applicarsi, oltre a quelle richiamate negli articoli che precedono, le disposizioni di cui agli articoli 51, 66, 70, 73, 87, 101, 102, 103, 104, 108, 110, 111, 112, 114, primo, secondo e terzo comma, lettera c), 118, 121 e 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Continuano altresi' ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XII e XIII del predetto testo unico e successive modificazioni, nonche' ogni altra disposizione relativa all'esercizio, delle assicurazioni contro i danni, che concerna materia non disciplinata dalle disposizioni della presente legge o che non sia comunque incompatibile con queste ultime. Restano altresi' ferme le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, che non siano incompatibili con quelle di cui alla presente legge, nonche' le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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