Art. 81 — Mancato adeguamento alle disposizioni relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
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3 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1986 al 19 maggio 1995. 132 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa deve essere revocata alle imprese di cui ai capi I e III del titolo II le quali, alla scadenza dei termini di cui agli articoli 78 e 79, non abbiano integralmente adempiuto agli obblighi derivanti da tali disposizioni. Con il decreto di revoca il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli stessi provvedimenti devono essere adottati, per la rappresentanza costituita sul territorio della Repubblica, nei confronti delle imprese di cui al titolo 11, capo 11, che non si siano conformate, entro i termini ad esse accordati dalla legge dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, alle disposizioni di tale legge relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia nonche' alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art81 · fonte del testo
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