Art. 44 — Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. 286 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilita' nella misura necessaria ai sensi degli articoli 35 e seguenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede all'impresa la presentazione di un piano di risanamento. Se il margine di solvibilita' dell'impresa si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'articolo 41, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede all'impresa la presentazione di un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria. I piani di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale viene anche fissato il termine per l'esecuzione del piano. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concerna una societa' cooperativa e preveda un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante la emissione di nuove azioni, con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'articolo 11 e' elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini della omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la societa' cooperativa e' tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento. Nel caso previsto dal secondo comma il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati sul territorio della Repubblica, informandone le competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea nei quali l'impresa opera. Puo' inoltre richiedere alle predette autorita' di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art44 · fonte del testo
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