Art. 48 — Margine di solvibilità
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. 67 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese di cui al presente capo debbono conformarsi alla legislazione dello Stato nel quale hanno la propria sede legale per quanto riguarda il margine di solvibilita' e la quota di garanzia. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede periodicamente alle competenti autorita' di vigilanza degli Stati nei quali si trova la sede legale delle predette imprese, informazioni sullo stato del margine di solvibilita' delle medesime.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art48 · fonte del testo
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