Art. 35 — Margine di solvibilità
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. 312 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilita' per la intera attivita' da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero. Il margine di solvibilita' corrisponde al patrimonio netto dell'impresa. Esso comprende in particolare: il capitale sociale versato o, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato; la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritto; le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo; il riporto di utili; i crediti che le societa' di mutua assicurazione a contributo variabile hanno verso i soci per eventuali integrazioni dei contributi, nei limiti della meta' della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore al 50 per cento del margine di solvibilita'. Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto degli elementi indicati, per l'attivo, ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2424 del codice civile, delle azioni proprie, del 40 per cento delle provvigioni da ammortizzare per contratti pluriennali, nonche' di altri analoghi elementi immateriali. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', su richiesta dell'impresa accompagnata da idonea documentazione, e con l'accordo delle corrispondenti autorita' degli Stati membri della Comunita' economica europea nei quali l'impresa opera, comprendere nel margine di solvibilita', fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il 75 per cento della differenza tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso calcolata forfettariamente in percentuale dei premi e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto, quando la legislazione applicabile alla predetta riserva consente all'impresa la scelta tra i due metodi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art35 · fonte del testo
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