Art. 55 — Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. 57 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese alle quali e' stata concessa l'agevolazione di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 53, debbono calcolare il margine di solvibilita' sulla base dei premi o contributi e dei sinistri relativi alle operazioni effettuate dall'insieme delle loro rappresentanze costituite negli Stati membri della Comunita' economica europea, che hanno dato il loro accordo a tale agevolazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art55 · fonte del testo
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