Art. 38 — Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. 248 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il margine di solvibilita' in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola come segue:
tolto: a) si cumulano gli importi dei premi ed accessori o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori, al lordo delle cessioni in riassicurazione;
tolto: b) si aggiunge l'importo dei premi per rischi assunti in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, al lordo delle cessioni in retrocessione;
tolto: c) si detrae l'importo dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio nonche' quello delle imposte, tasse ed altri oneri direttamente commisurati ai premi e contributi di cui alle precedenti lettere a) e b). L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 10 milioni di unita' di conto europea e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a tale ammontare. Il margine e' calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento e sulla seconda quella del 16 per cento, e moltiplicando la somma dei due importi cosi' ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso e' preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art38 · fonte del testo
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