Art. 50 — Riserve tecniche e margine di solvibilità
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. 129 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea sono tenute a conformarsi, per le operazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana, alle disposizioni degli articoli 30 e 31 relativi alla costituzione e alla copertura delle riserve tecniche. Le stesse imprese debbono disporre, per la loro rappresentanza sul territorio della Repubblica, di un margine di solvibilita' costituito secondo le disposizioni dell'articolo 35, secondo e terzo comma, in quanto applicabili. La disposizione del precedente comma non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri della Comunita' economica europea, le quali siano soggette in uno di tali altri Stati membri a vigilanza globale di solvibilita' esercitata dalle competenti autorita' di tale Stato con l'accordo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art50 · fonte del testo
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