I comuni, le province e i loro consorzi, ai quali sia stato concesso il contributo previsto dalla lettera a) dell'articolo 4 oppure dall'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a contrarre mutui, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per far fronte alla parte di spesa a loro carico, occorrente per la realizzazione dell'opera, in misura inferiore al 100 per cento. I mutui possono essere stipulati con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, anche in deroga ai propri statuti, e saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, da accordarsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, nei limiti della spesa ammessa a contributo. Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589:

Testo vigente dal 17 agosto 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-04;601~artunico · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari