Per il periodo dal 1985 al 1988 e' autorizzata la spesa di lire 700 miliardi per il finanziamento di opere, immediatamente realizzabili, esclusivamente delle Universita' e delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, tra le quali devono intendersi compresi i collegi universitari legalmente riconosciuti. Gli stanziamenti devono essere prioritariamente destinati agli interventi per rendere le strutture edilizie esistenti ed i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilita' e di sicurezza prescritte dalla normativa vigente nonche' al completamento, a livello di lotti funzionali, delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 50, limitatamente a quelle i cui progetti siano stati gia' approvati ed i lavori appaltati o che, comunque, debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti gia' parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili; devono intendersi compresi i maggiori oneri dovuti all'eventuale revisione in aumento dei prezzi. Sono ammissibili a finanziamento le spese per interventi edilizi, per arredamenti ed attrezzature necessari all'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, le spese per acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere gia' realizzate, o in corso, con anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione. Sia per gli impianti sportivi che per i collegi universitari legalmente riconosciuti e' destinato, rispettivamente, un importo sino al 5 per cento dello stanziamento globale. L'importo di cui al primo comma e' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1985, di lire 220 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 180 miliardi per l'anno 1988. Gli stanziamenti saranno assegnati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di revocare le assegnazioni disposte, qualora, entro otto mesi dal finanziamento delle opere, le istituzioni interessate non abbiano proceduto all'appalto dei lavori, con relativa consegna. Il pubblico concorso previsto dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, come modificato dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, e' facoltativo.

Testo vigente dal 4 luglio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-06-25;331~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari