I contributi dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, a successive modificazioni, per il completamento delle cliniche universitarie, ospedali clinicizzati o policlinici universitari, possono essere concessi direttamente agli enti ospedalieri o ai comuni, qualora siano gia' state costituite le unita' sanitarie locali, ove essi provvedano o abbiano provveduto, in base ad idonea convenzione, per conto delle universita', nel proprio ambito alla costruzione delle suddette strutture universitarie. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati a concedere i relativi mutui.

Testo vigente dal 8 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-03-30;119~art30 · fonte del testo

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