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Ove ricorrano situazioni determinate da eventi imprevedibili, il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, ha facolta' di ordinare l'immediata esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possano essere differite per esigenze di igiene o sicurezza. A tal fine e' accantonata una somma pari all'1 per cento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo -32, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e da impiegare comunque ai fini della presente legge entro il termine di scadenza del programma quinquennale. Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni del secondo comma e seguenti dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 47.

Testo in vigore dal 8 agosto 1967 al 28 dicembre 1969

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