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Per gli anni 1967 e 1968 gli interventi di cui al presente titolo saranno attuati, in via transitoria, mediante un programma biennale proposto dal Provveditore agli studi formulato in base alle richieste degli Enti obbligati, sentito il parere di una Commissione composta dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'assessore provinciale alla pubblica istruzione, dal sindaco del Comune capoluogo di Provincia o da un assessore da lui delegato, da un ispettore scolastico e da un capo di istituto di scuola secondaria nominati dal Provveditore agli studi. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti obbligati sono tenuti a presentare le proprie richieste e nei successivi trenta giorni il Provveditore trasmettera' il programma biennale provinciale al Ministero della pubblica istruzione. Il programma biennale e' approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici. Per il completamento di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, gia' ammessi a contributo statale a norma delle precedenti leggi, il programma biennale dovra' prevedere, con carattere di priorita', interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo. I lavori di completamento sono affidati in concessione agli Enti obbligati con le modalita' di cui all'articolo 16. Per il periodo 1969-71 si applicheranno, per la formazione e l'approvazione dei programmi, le norme di cui al Capo primo del presente titolo, mediante l'attuazione di un programma nazionale triennale, da approvarsi entro il 30 settembre 1968.

Testo in vigore dal 8 agosto 1967 al 28 dicembre 1969

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