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Le sanzioni previste dall'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo 45 della presente legge, si applicano a chiunque stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi, senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 della presente legge ovvero stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi con modalita' e caratteristiche diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il preventivo assenso dell'amministrazione, modifichi la rete o ne alteri le caratteristiche tecniche nonche' a chiunque la interconnetta ad altre reti ed impianti pubblici o privati di telecomunicazioni anche esteri ovvero l'adibisca ad uso diverso da quello autorizzato.

Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 24 marzo 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art36 · fonte del testo

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