Articolo abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112.
Abrogato dal 6 maggio 2004
Articolo abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112.
Abrogato dal 6 maggio 2004
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal P…
Art. 3 cost. · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 45 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 30 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1991 al 6 maggio 2004. 283 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: La regione, nella quale e' compreso il territorio nel cui ambito sono installati gli impianti, rilascia l'autorizzazione per la diffusione di programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo locale autorizzata ai sensi dell'articolo 26. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata a soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26. L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare e in caso di decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 26. Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella decadenza qualora:
tolto: 1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
tolto: 2) superi i limiti complessivi o superi ripetutamente i limiti orari posti alla trasmissione di messaggi pubblicitari;
tolto: 3) non rispetti in ripetute occasioni il disposto di cui al quinto comma del presente articolo, ai punti b) e c). Nel concedere l'autorizzazione la regione deve assicurare il rispetto delle seguenti norme:
tolto: a) il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari, che devono essere riservati alla pubblicita' locale, non puo' superare il 5 per cento dei tempi totali di trasmissione, esclusi i tempi utilizzati per le repliche di programmi diffusi nei sei mesi precedenti, con una durata massima di 6 minuti per ciascuna ora solare di trasmissione;
tolto: b) e' vietata ogni interconnessione per trasmissione contemporanea con altre reti, anche estere;
tolto: c) sul totale delle ore di trasmissione settimanali di ciascun canale, la quota parte composta da programmi acquistati, noleggiati o scambiati, non puo' superare quella composta da programmi prodotti in proprio. Sono esclusi da questo computo i tempi di trasmissione di immagini fisse. Le autorizzazioni di cui all'articolo 26 ed al presente articolo non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art30 · fonte del testo
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