Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1970 al 3 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

Ogni cittadino affetto da cecita' congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non riversibile qualora versi in stato di bisogno. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 maggio 1970, n. 382

3

La L. 27 maggio 1970, n. 382 ha disposto (con l'art. 1) che "La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' aumentata: da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti; da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." Ha inoltre disposto (con l'art. 24, comma 1) che "I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1970."

Testo in vigore dal 8 luglio 1970 al 3 maggio 1974

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 8 luglio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1962 al 8 luglio 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 maggio 1970, n. 382

    La L. 27 maggio 1970, n. 382 ha disposto (con l'art. 1) che "La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' aumentata: da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti; da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." Ha inoltre disposto (con l'art. 24, comma 1) che "I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1970."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art7 · fonte del testo

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