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Civile
Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili
Legge 10 febbraio 1962, n. 66
- Aggiornato al
- 3 maggio 1974
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632…
- Art. 2L'Opera nazionale per i ciechi civili e' retta da un Consiglio di amministrazione…
- Art. 3Il Consiglio di amministrazione: 1) adotta i provvedimenti di carattere generale intesi a…
- Art. 4Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Opera al cui funzionamento sovrintende…
- Art. 5La revisione della gestione dell'Opera e' affidata ad un Collegio di revisori dei conti…
- Art. 6L'Opera dispone di una organizzazione centrale e periferica. L'organizzazione periferica…
- Art. 7Ogni cittadino affetto da cecita' congenita o contratta in seguito a cause che non siano…
- Art. 8Tutti coloro che siano colpiti da cecita' assoluta o abbiano un residuo visivo non…
- Art. 9L'ammontare della pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e' determinato…
- Art. 10I ciechi che prima del 23° anno di eta' non abbiano assolto l'obbligo scolastico di cui…
- Art. 11L'accertamento della cecita' e del residuo visivo e' effettuato da apposita Commissione…
- Art. 12Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente, qualora non sia accettato…
- Art. 13Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di…
- Art. 14L'Opera provvede a far espletare entro due anni dalla data di entrata in vigore della…
- Art. 15Salvo quanto previsto dall'articolo 16 alle provvidenze di cui alla presente legge si…
- Art. 16Alle spese per l'assistenza sanitaria, di cui alla lettera d) dell'articolo 1, lo Stato…
- Art. 17All'onere derivante dalla presente legge si provvede con le maggiori entrate di cui alla…
- Art. 18E' abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con la presente…
- Art. 19L'Opera continuera' la corresponsione in favore dei minorati, con residuo visivo…
