((L'accertamento della cecita' e del residuo visivo e' effettuato da apposita Commissione provinciale, nominata dal medico provinciale e composta di tre medici, di cui uno scelto dallo stesso medico provinciale con funzioni di presidente e due oculisti, designati rispettivamente, dall'Opera nazionale per i ciechi civili e dall'Unione italiana dei ciechi. Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi il presidente e i componenti supplenti. Il presidente e i componenti durano in carica tre anni. Ove necessario, su richiesta dell'Opera nazionale per i ciechi civili, possono essere costituite piu' Commissioni nella stessa Provincia, che operino ciascuna per un settore di popolazione non superiore a 500.000 abitanti. Per la composizione, la nomina e la durata delle dette Commissioni si applicano le norme dei commi precedenti. Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al primo comma sono corrisposti dall'Opera nazionale per i ciechi civili a proprio carico)).

Testo vigente dal 20 settembre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1962 al 20 settembre 1964. 51 parole tolte, 116 parole aggiunte in 4 capoversi.

L'accertamento della cecita' e del residuo visivo e' effettuato da tolto: apposite Commissioni interprovinciali o regionali nominate dal Ministro per la sanita' e composte aggiunto: apposita Commissione provinciale, nominata dal medico provinciale e composta di tre medici tolto: oculisti:

tolto: a) uno designato dal Ministero della sanita';

tolto: b) uno designatoaggiunto: , di cui uno scelto dallo stesso medico provinciale con funzioni di presidente e due oculisti, designati rispettivamente, dall'Opera nazionale per tolto: ciechi civili;

tolto: c) uno designato dalla Unione italiana ciechi civili. Le Commissioni di cui al comma precedente dovranno essere costituite entro tre mesi dall'approvazione della presente legge aggiunto: i ciechi civili e dall'Unione italiana dei ciechi. Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi il presidente e i componenti supplenti. Il presidente e i componenti durano in carica tre anni. Ove necessario, su richiesta dell'Opera nazionale per i ciechi civili, possono essere costituite piu' Commissioni nella stessa Provincia, che operino ciascuna per un settore di popolazione non superiore a 500.000 abitanti. Per la composizione, la nomina e la durata delle dette Commissioni si applicano le norme dei commi precedenti. Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al primo comma sono corrisposti dall'Opera nazionale aggiunto: per i ciechi civili a proprio carico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art11 · fonte del testo

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