I ciechi che prima del 23° anno di eta' non abbiano assolto l'obbligo scolastico di cui al regio decreto 20 agosto 1941 n. 1449, o non abbiano frequentato un corso di qualificazione professionale e non esercitino istituti di istruzione, percepiscono la relativa pensione nell'ammontare del 50 per cento. Conseguito il titolo di studio o l'attestato di frequenza al termine di un corso di qualificazione professionale possibilitato a frequentare la scuola per l'assolvimento dell'obbligo, o un corso di qualificazione professionale, egli ha diritto alla concessione della pensione nella misura di cui all'articolo 9 della presente legge.

Testo vigente dal 7 marzo 1962

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art10 · fonte del testo

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