L'Opera nazionale per i ciechi civili e' retta da un Consiglio di amministrazione composto di un presidente e di dieci consiglieri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno. I Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanita' e per il tesoro designano rispettivamente un consigliere; quattro sono designati dalla Unione italiana ciechi e uno dalla Federazione nazionale delle istituzioni prociechi. I cinque rappresentanti delle organizzazioni dei ciechi sono scelti dal Ministro per l'interno su una rosa di quindici nomi di cui dodici proposti dall'Unione italiana ciechi e tre proposti dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi. Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.

Testo vigente dal 7 marzo 1962

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art2 · fonte del testo

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