L'ammontare della pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e' determinato maggiorando il trattamento stabilito dall'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, di lire 4.000 mensili per i ciechi assoluti e di lire 2.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Il diritto alla maggiorazione, di cui al precedente comma, decorre dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente, legge ed e' subordinato all'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 14.

Testo vigente dal 7 marzo 1962

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art9 · fonte del testo

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