Le norme della presente legge che riguardano l'affitto a coltivatore diretto si applicano anche alle affittanze collettive ed alle concessioni di terre ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279, e successive modificazioni e integrazioni.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".

Testo vigente dal 9 marzo 1972

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 301/1983

    Questione infondata
    10 ottobre 1983

    Le limitazioni alla libera iniziativa economica e al diritto di proprieta` contenute nella normativa impugnata devono, pur in assenza di un obbligo costituzionale di programmazione, trovar fondamento in regole e in criteri razionali. A questa esigenza fondamentale s'ispirano le disposizioni censurate che, prive come sono di carattere sanzionatorio o punitivo nei confronti dei proprietari, hanno voluto far fronte a gravi situazioni contingenti (come la pressante domanda occupazionale) e nello stesso tempo guardare al fenomeno obiettivo (facendo peraltro astrazione dalle cause) della non coltivazione e della insufficiente coltivazione di non poche porzioni del territorio nazionale. In tale ottica la legislazione denunciata si e` preoccupata di fissare le regole occorrenti per conseguire una attivita` amministrativa legittima e coerente (indirizzata soprattutto verso i fini che la legislazione medesima intendeva perseguire) in cui i proprietari fossero ammessi ad intervenire nel procedimento concessorio per far valere le loro ragioni nel rispetto del principio del contraddittorio con facolta` di addurre prove, di effettuare sopralluoghi, di fruire di consulenze tecniche. Altrettanto razionale appare infine il riferimento dello stato del fondo al momento della presentazione della domanda di concessione, se si pensa che la legislazione impugnata, volendo venire incontro alle esigenze di lavoro delle masse contadine con disposizioni anche di semplice e rapida attuazione, ha previsto che, una volta individuato un terreno incolto o insufficientemente coltivato, il provvedimento relativo faccia riferimento al momento in cui l'organizzazione contadina richieda il terreno che, al cessare della concessione, ritornera` in condizioni migliori al proprietario. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, 42, 43, 44, 97, comma primo, e 113, comma secondo, Cost. - del d.l.lgt. 19 ottobre 1944 n. 279, come integrato e modificato dal d.l.lgt. 26 aprile 1946 n. 597, dai d.l. C.P.S. 6 settembre 1946 n. 89, 27 dicembre 1947 n. 1710, dalla L. 18 aprile 1950 n. 199 e dall'art. 27 della L. 11 febbraio 1971 n. 11, in quanto, attraverso una dilatazione della nozione di "insufficiente coltivazione", la liberta` economica verrebbe lesa contro ogni opportuna programmazione non tenendosi al razionale sfruttamento della terra, ne` a porre in essere equi rapporti sociali, dato che le norme non conducono al recupero produttivo delle terre e le organizzazioni contadine sono sempre indotte a chiedere le migliori).

    Art. 27 Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 1972

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1971 al 9 marzo 1972.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art27 · fonte del testo

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