Contratti online e servizi finanziari a distanza: dal 19 giugno la funzione per recedere con un clic e nuove tutele

Con il d.lgs. n. 209 del 2025 cambiano dal 19 giugno 2026 le regole del Codice del consumo: una funzione per recedere online dai contratti a distanza e una nuova disciplina per i servizi finanziari venduti a distanza, con sanzioni fino a 75.000 euro.

· Redazione Iuspedia · 3 minuti di lettura

In questo articolo
  1. Recedere online con una funzione dedicata
  2. Una nuova disciplina per i servizi finanziari a distanza
  3. Le principali novità

Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2026 e in vigore dal 23 gennaio, attua la direttiva (UE) 2023/2673. La direttiva ha modificato la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e ha abrogato la precedente direttiva 2002/65/CE.

Le modifiche si applicano dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi da quella data, come stabilisce l'art. 4 del decreto. Oltre al Codice del consumo, il decreto interviene sul testo unico bancario e sul Codice delle assicurazioni private.

Recedere online con una funzione dedicata

Il nuovo art. 54-bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 riguarda tutti i contratti a distanza conclusi tramite un'interfaccia online: il professionista deve consentire al consumatore di recedere anche usando una funzione di recesso.

  • La funzione è indicata in modo leggibile con le parole «recedere dal contratto qui» o con una formula equivalente altrettanto chiara. Deve restare disponibile per tutto il periodo in cui si può recedere, essere ben visibile e facilmente accessibile.
  • Il consumatore compila una dichiarazione online indicando il proprio nome, il contratto da cui intende recedere e il mezzo elettronico su cui ricevere la conferma.
  • La dichiarazione si invia con una funzione di conferma, indicata con le parole «conferma recesso» o con una formula altrettanto chiara.
  • Il professionista invia senza indebito ritardo un avviso di ricevimento su supporto durevole, con il contenuto della dichiarazione e la data e l'ora della trasmissione.
  • Il recesso è tempestivo se la dichiarazione online viene trasmessa prima della scadenza del termine.

Una nuova disciplina per i servizi finanziari a distanza

La sezione che regolava la commercializzazione a distanza di servizi finanziari, gli artt. 67-bis e seguenti del Codice del consumo, è abrogata dal 19 giugno. Al suo posto c'è una nuova sezione che comincia con l'art. 59-bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e che richiama anche la nuova funzione di recesso online. Per i contratti che prevedono un accordo iniziale seguito da operazioni successive, le regole si applicano soltanto all'accordo iniziale.

Le principali novità

  • Informazioni e telefonate. Prima di essere vincolato, il consumatore riceve le informazioni in modo chiaro e comprensibile. Nelle chiamate l'identità del professionista e lo scopo commerciale vanno dichiarati all'inizio, e se la chiamata è o può essere registrata il consumatore va informato.
  • Chiarimenti adeguati. Prima della conclusione del contratto il professionista offre gratuitamente chiarimenti che permettano di valutare se il contratto e i servizi accessori sono adatti alle esigenze e alla situazione finanziaria del consumatore. Riguardano almeno le informazioni precontrattuali, le caratteristiche essenziali del contratto e i suoi effetti specifici, comprese le conseguenze di pagamenti mancati o in ritardo.
  • Diritto di recesso. Secondo l'art. 59-octies del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 il consumatore ha quattordici giorni di calendario per recedere senza penali e senza indicare il motivo, trenta per le forme pensionistiche complementari individuali, incluse le assicurazioni sulla vita. Se non ha ricevuto condizioni contrattuali e informazioni, il termine scade comunque dopo dodici mesi e quattordici giorni dalla conclusione del contratto, salvo che non sia stato informato del diritto di recesso.
  • Interfacce online. Il professionista adotta procedure per evitare interfacce che inducano in errore o manipolino il consumatore. In particolare non devono dare maggiore rilievo ad alcune scelte, chiedere ripetutamente una scelta già fatta, anche con finestre pop-up, o rendere il recesso più difficile della sottoscrizione.
  • Onere della prova. L'adempimento degli obblighi di informazione va provato dal professionista.
  • Sanzioni. Secondo l'art. 59-terdecies del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, chi viola la nuova sezione rischia una sanzione amministrativa da 7.500 a 75.000 euro per ciascuna violazione, raddoppiata nei minimi e nei massimi nei casi di particolare gravità o di recidiva. Sono competenti le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, ciascuna nel proprio ambito.

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