((Il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo in qualita' di assistente non di ruolo retribuito, e' coimputato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica del ruolo degli assistenti ordinari, nonche' ai fini del raggiungimento della anzianita' richiesta dal precedente articolo 7. Il servizio di assistente ordinario presso Universita' o Istituto di istruzione superiore liberi o pareggiati o presso scuole di ostetricia autonome e' computato per intero ai fini della carriera, e della progressione economica nel ruolo statale medesimo. La valutazione ai fini della carriera, di cui al primo comma del presente articolo, e' disposta alla data di conseguimento della libera docenza; quella ai fini della progressione economica e' disposta in ogni classe di stipendio)).1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 gennaio 1962, n. 16

1

La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 24 comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1961".

Testo vigente dal 27 febbraio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1958 al 27 febbraio 1962. 39 parole tolte, 107 parole aggiunte.

Il servizio prestato tolto: dagli assistenti anteriormente alla nomina in ruolotolto: , per uno o due bienni, in qualita' di assistente non di ruolo retribuito, tolto: da' titolo all'attribuzione, nella seconda classe di stipendio ed in quella successiva, rispettivamente, di uno o due aumenti periodici di stipendio, la cui misura e' ragguagliata allo importo iniziale di ciascuna classe aggiunto: e' coimputato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica del ruolo degli assistenti ordinari, nonche' ai fini del raggiungimento della anzianita' richiesta dal precedente articolo 7. Il servizio di assistente ordinario presso Universita' o Istituto di istruzione superiore liberi o pareggiati o presso scuole di ostetricia autonome e' computato per intero ai fini della carriera, e della progressione economica nel ruolo statale medesimo. La valutazione ai fini della carriera, di cui al primo comma del presente articolo, e' disposta alla data di conseguimento della libera docenza; quella ai fini della progressione economica e' disposta in ogni classe di stipendio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 gennaio 1962, n. 16

    La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 24 comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;349~art15 · fonte del testo

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