L'articolo 15 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e' sostituito dal seguente: "Il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo in qualita' di assistente non di ruolo retribuito, e' coimputato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica del ruolo degli assistenti ordinari, nonche' ai fini del raggiungimento della anzianita' richiesta dal precedente articolo 7. Il servizio di assistente ordinario presso Universita' o Istituto di istruzione superiore liberi o pareggiati o presso scuole di ostetricia autonome e' computato per intero ai fini della carriera, e della progressione economica nel ruolo statale medesimo. La valutazione ai fini della carriera, di cui al primo comma del presente articolo, e' disposta alla data di conseguimento della libera docenza; quella ai fini della progressione economica e' disposta in ogni classe di stipendio".

Testo vigente dal 12 febbraio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-01-26;16~art13 · fonte del testo

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